Anche se con un po’ di ritardo (2 anni) rispetto alle tempistiche annunciate, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per chiarire le varie problematiche legate all’accatastamento degli impianti fotovoltaici e ai conseguenti risvolti fiscali.
La circolare di riferimento è la Circolare n.36/E del 19/12/2013 – “Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali“.
Per quanto riguarda la classificazione catastale dell’impianto fotovoltaico, la circolare chiarisce che:
- gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria “D/1 – opifici” e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio”;
- gli impianti fotovoltaici installati su edifici e o su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Si deve comunque procedere con l’effettuazione di una dichiarazione di variazione e rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare nella misura del 15% o superiore, in base alle disposizioni catastali dell’amministrazione competente;
- gli impianti di modesta entità (ad esempio quelli domestici) non devono invece essere accatastati e non comportano quindi l’insorgere di alcun obbligo da parte di chi li installa.
Costi deducibili e quote di ammortamento
Ai fini delle imposte dirette, viene confermato che il costo dell’impianto fotovoltaico è deducibile in base allo stanziamento delle quote di ammortamento di queste entità:
- 9% nel caso in cui l’impianto sia qualificato come bene mobile
- 4% quando l’impianto fv è qualificato come immobile. Gli impianti fotovoltaici vengono infatti associati alla categoria degli immobili del settore energia termoelettrica (“fabbricati destinati all’industria”).
- per quanto concerne gli impianti installati sui tetti di opifici o di uffici, vengono fatti salvi i comportamenti tenuti dalle imprese fino al periodo di imposta 2012, e quindi la quota di ammortamento è del 9% annuo, derivante dal presupposto che andasse applicata quella prevista per i beni mobili. Però a partire dal periodo di imposta 2013, per via dell’obbligo di riaccatastamento delle unità immobiliari con installazione fotovoltaica, dovrà essere applicata l’aliquota di ammortamento del 4%.
Circolare n.36/E del 19/12/2013
Per chi volesse approfondire, la Circolare n.36/E del 19/12/2013 dell’Agenzia delle Entrate, con oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali” è consultabile e scaricabile in formato pdf qui.