Oggi chi decide di installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, non può più contare sugli incentivi statali.
L’ultimo Conto Energia, il Quinto, entrato in vigore il 27 agosto 2012, è terminato il 6 giugno 2013 per via del raggiungimento della soglia massima di fondi disponibili. A partire dal 6 luglio 2013 sono quindi terminati gli incentivi per il fotovoltaico.
Visto che non è prevista l’entrata in vigore di un Sesto Conto Energia, per contenere i costi, le imprese e i privati che vogliono installare un impianto fotovoltaico possono usufruire solamente degli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia.
Nel caso di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da parte di privati è possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 50%, più specificatamente una detrazione Irpef del costo sostenuto del 50% in 10 anni con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Da notare però che non si può ottenere la detrazione fiscale per l’impianto fotovoltaico nel caso in cui la cessione dell’energia elettrica prodotta in eccesso configura l’esercizio di un’attività commerciale (come nel caso in cui l’impianto ha potenza superiore ai 20 kw) oppure se l’impianto non viene posto a servizio dell’abitazione.
Secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate (AdE), la realizzazione di un impianto fotovoltaico è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto consente di ottenere una riduzione dei consumi da fonti di energia fossili. Per questo motivo chi installa un impianto con pannelli fotovoltaici può usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di 96.000 euro.
Come condizione per accedere alle detrazioni fiscali c’è il fatto che l’impianto deve essere posto “direttamente al servizio dell’abitazione“, nel senso che deve essere utilizzato per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, e così via.
Si precisa inoltre che le detrazioni fiscali non sono cumulabili con le tariffe incentivanti. Le somme erogate come sovvenzioni devono essere scorporate dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione, che deve riguardare solo le spese effettivamente sostenute.
Inizialmente questa agevolazione fiscale del 50% era valida solo fino al 31 dicembre 2013, ma la sua validità è stata prorogata più volte:
- prima fino al 31 dicembre 2014 (con la Legge di Stabilità 2014)
- poi fino al 31 dicembre 2015 (con la Legge di Stabilità 2015 del Governo Renzi)
- successivamente fino al 31 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2016)
- poi fino al 31 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2017)
- poi fino al 31 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2018)
- poi fino al 31 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2019)
- poi fino al 31 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2020)
- poi fino al 31 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2022, confermata dalla Legge di Bilancio 2023)
Per l’installazione di impianti fotovoltaici non è invece possibile usufruire dell’ecobonus 65%, che è riservato agli interventi di riqualificazione e risparmio energetico.
E in alcuni casi è possibile accedere anche al superbonus 110% (che dal 2023 è diventato superbonus 90%). L’impianto fotovoltaico deve avere potenza inferiore a 20 kW, essere installato su un edificio e deve essere necessariamente essere abbinato a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto (isolamento delle superfici opache, ad esempio cappotto, sostituzione impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o interventi antisismici). Dal 2023 esistono anche requisiti di reddito familiare e destinazione d’uso dell’immobile (abitazione principale). Si possono quindi detrarre al 90% le spese sostenute.