L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 36/E/2013 del dicembre 2013 ha definito che i pannelli fotovoltaici sono unità immobiliari e pertanto vanno accatastati, facendo di conseguenza aumentare la rendita catastale dell’immobile su cui sono stati installati.
Per semplificare è come se chi ha installato un impianto fotovoltaico avesse aggiunto una nuova stanza alla sua abitazione.
Questo perché l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli impianti fotovoltaici sopra i 3kW siano considerati “beni immobili”, ricadendo quindi nel calcolo della rivalutazione delle rendite catastali degli immobili che era stata introdotta con la Finanziaria del 2005.
E siccome la rendita catastale rappresenta l’imponibile su cui vengono calcolate le tasse da pagare per la casa, ne consegue che chi ha installato un impianto fotovoltaico con più di 3 chilowatt di potenza si ritrova a dover pagare più tasse.
Più precisamente devono essere accatastati i pannelli fotovoltaici installati sulle abitazioni che abbiano più di 3kW di potenza e solo nel caso in cui l’impianto fv installato costituisca almeno il 15% del valore catastale dell’immobile su cui è posizionato. Se ci si trova in queste condizioni, bisogna dichiarare al Catasto la variazione catastale.
Quindi, riassumendo, si ha un aumento di rendita catastale solo quando l’impianto fotovoltaico di più di 3Kw integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale di più del 15%. In questo caso l’impianto non va accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza però modificarne la classificazione.