Il Governo Meloni, con la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto dei cambiamenti al superbonus 110%, inserendo anche alcune limitazioni di reddito per accedere a questo bonus. In particolare, per il 2023 il bonus era sceso al 90%, nel 2024 il superbonus è stato ridotto al 70%, e nel 2025 scenderà ancora al 65%. Ricordiamo inoltre che i pannelli fotovoltaici e le batterie di accumulo fotovoltaiche rientrano nel superbonus ma solo come intervento trainato.
Superbonus 110% fino al 31/12/2022
Il superbonus del 110% è stato introdotto dal governo attraverso il cosiddetto “Decreto Rilancio” (decreto legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77) che ha previsto incentivi e misure di sostegno in seguito all’emergenza sanitaria dovuta l COVID-19.
Con l’ecobonus del 110% si può ottenere una detrazione fiscale del 110% per quanto riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per determinati tipi di interventi. La detrazione viene spalmata su cinque anni, con cinque rate annuali di pari importo.
Anche il fotovoltaico può usufruire degli incentivi del bonus 110 per cento, ma solamente come “intervento trainato”.
Aggiornamenti e proroghe
Con la Legge di Bilancio 2021 il Governo aveva prorogato il Superbonus fino al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), e ha previsto che possano accedere al bonus anche gli impianti fv realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.
Successivamente la Legge di Bilancio 2022 del governo Draghi ha aggiornato le scadenze di questa maxi detrazione. La scadenza del 30 giugno 2022 è infatti stata prorogata in vari casi:
- fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari
- fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa
- fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati dai condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. In questi casi la percentuale di detrazione va a diminuire negli anni: 110% fino al 31 dicembre 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025
Il superbonus 110% è stato poi ulteriormente modificato dalla Legge di Bilancio 2023 del Governo Meloni.
Superbonus 90% nel 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025
La Legge di Bilancio 2023 ha indrodotto alcune modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020.
Per prima cosa è stata ridotta l’aliquota dal 110% al 90% per 2023, al 70% per il 2024 e al 65 per il 2025.
In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025 nelle seguenti percentuali:
- 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022
- 90% per le spese sostenute nell’anno 2023
- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025
Ci sono però delle eccezioni. In particolare la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020; - agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Superbonus per installazione di impianti fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS
La Legge di Bilancio 2023 ha anche stabilito che alle ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” di installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui all’art. 119 co. 5 dello stesso DL, installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi “trainanti”, a condizione che questi ultimi immobili siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’art. 136 co. 1 lett. b) e c) e all’art. 142 co. 1 del DLgs. 42/2004.
La detrazione compete nei limiti stabiliti dall’art. 119 co. 5 del DL 34/2020.
Viene stabilito, inoltre, che “Fermo restando le disposizioni previste dal comma 10- bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”. Il senso della disposizione parrebbe essere quello di applicare il superbonus con aliquota del 110% per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di ONLUS, ODV e APS di cui sopra, fino alla soglia di 200 chilowatt.
Fotovoltaico è intervento trainato
È stata infatti introdotta la distinzione tra interventi trainanti e trainati.
Gli “interventi trainanti” sono quelli che possono ottenere da soli detrazione fiscale del 110%, mentre gli “interventi trainati” sono quelli che per poter ottenere l’ecobonus 110% devono essere realizzati insieme ad uno degli eventi trainanti.
Gli interventi trainanti, cioè quelli principali sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
- interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (Sismabonus).
Tra gli interventi trainati troviamo invece anche il fotovoltaico, e nello specifico:
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati
- installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi
Requisiti
Ricordiamo che, essendo interventi trainati, la sola installazione di pannelli fotovoltaici o batterie di accumulo non basta per accedere alla detrazione 110%. È infatti necessario che questi interventi vengano effettuati insieme ad uno degli interventi trainanti indicati sopra. Questo è il primo requisito, quello fondamentale.
Il secondo requisito è che l’impianto sia grid-connected e che l’energia non autoconsumata dall’impianto fotovoltaico, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al GSE (Gestore dei servizi energetici).
Inoltre il terzo requisito è l’obbligo che in seguito a questi interventi effettuati sull’immobile, ci sia un guadagno di almeno due classi di efficienza energetica.
Ci sono inoltre delle novità introdotte per le pratiche attivate dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 per villette e unifamiliari. In questo caso, infatti, l’accesso al superbonus dipende anche dal reddito familiare di riferimento e dalla destinazione dell’immobile.
Per accedere al superbonus la soglia di reddito deve essere inferiore a 15.000€. Per calcolare questo valore bisogna sommare tutti i redditi della famiglia e poi dividerli per il “quoziente familiare“, cioè un coefficiente che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare (1 se si è da soli, 2 per le coppie sposate, maggiorato di 0,5 in caso di presenza di un altro familiare, maggiorato di 1 in caso di presenza di due familiari e maggiorato di 2 in caso di tre o più familiari).
Quindi per fare un esempio, una famiglia composta solo da marito e moglie, con un reddito annuo complessivo di 37.000 euro e quoziente familiare di 2 non riuscirà ad accedere al superbonus. Infatti 37.000 diviso 2 fa 18.500, valore superiore alla soglia dei 15.000.
Invece una famiglia composta da marito, moglie e due figli, con un reddito annuo complessivo di 37.000 euro, avrà un quoziente familiare di 3 e riuscirà quindi ad accedere al superbonus. Infatti 37.000 diviso 3 fa 12.333, valore inferiore alla soglia dei 15.000.
Il secondo requisito, è che l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale, cioè deve essere la casa in cui si dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’immobile inoltre non deve essere accatastato come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8: (abitazioni in ville) o A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Importo massimo detraibile
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 60/E del 28/9/2020 ha precisato che in caso di installazione di pannelli solari fotovoltaici e anche di un sistema di accumulo fotovoltaico, il massimale di spesa raddoppia. È quindi possibile ottenere il bonus 110% sulle spese fino a 48.000 euro per l’impianto fotovoltaico (con nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale) e anche sulle spese fino a 48.000 euro per le batterie di accumulo (con limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh).
In sintesi, per tutte le tipologie di edifici, i massimali da portare in detrazione fiscale al 110 per cento sono:
- Impianti fotovoltaici: 2.400 € per ogni kW di potenza nominale (massimo 48.000 €). In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d, e ed f), del DPR n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
- Sistemi di accumulo: 000 € per ogni kWh di capacità di accumulo, nel limite complessivo di spesa di 48.000 € e, comunque, di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Questa detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi fotovoltaici per lo scambio sul posto.
La ripartizione della detrazione avviene in 5 anni, con 5 quote annuali di pari importo.
Fonti e testi ufficiali
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212
Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (23G00226) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2023)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-29&atto.codiceRedazionale=23G00226&elenco30giorni=true
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=false
Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), testo ufficiale
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
Agenzia delle Entrate, linee guida sul Superbonus 110% (come funziona)
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
Agenzia delle Entrate, vademecum bonus 110% (pdf L’Agenzia Informa)
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69
Agenzia delle Entrate, circolare 24/E dell’8 agosto 2020 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
Agenzia delle Entrate, circolare 60/E del 28 settembre 2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4
Agenzia delle Entrate, domande e risposte
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1